Obbligo di comunicazione telematica anche per la stabile organizzazione in un Paese black list

Pubblicato il 30 novembre 2010 La risoluzione n. 121, del 29 novembre 2010, è l’occasione colta dall’agenzia delle Entrate per ribadire il carattere onnicomprensivo dell’obbligo di comunicazione delle operazioni black list.

L’interpello è avanzato da una società operante nel settore tessile, che ha una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti. L’impresa fa presente che molte operazioni sono poste in essere direttamente tra la stabile organizzazione e le altre imprese residenti negli Emirati e non solo tra la casa madre italiana e i soggetti operanti nei Paesi a fiscalità privilegiata. Di conseguenza, l’istante chiede spiegazioni a proposito dell’obbligo della comunicazione telematica introdotta dalla Manovra estiva 2010.

Per l’impresa istante, l’obbligo della comunicazione telematica non dovrebbe sussistere per le operazioni compiute dalla stabile organizzazione direttamente nel territorio degli Emirati Arabi Uniti, in quanto la legislazione di tale Paese non prevede l’imposta sul valore aggiunto e, quindi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non vengono annotate su un apposito registro Iva. Inoltre, per le operazioni realizzate con i soggetti appartenenti allo stesso Stato della stabile organizzazione, la società redige un proprio bilancio e tiene una contabilità autonoma rispetto alla casa madre italiana.

Sulla questione è già intervenuta la circolare n. 53/E, del 21 ottobre 2010. In tale documento si stabiliva che, pur in mancanza di una specifica disposizione normativa, devono ritenersi soggetti all’obbligo di comunicazione in esame “anche gli scambi di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato”.

Dunque, già con la circolare citata, l’Agenzia aveva ribadito la natura di soggetto “trasparente” della stabile organizzazione e aveva ulteriormente specificato che l’attività di una stabile organizzazione è sempre realizzata nell’interesse e per conto della sua casa madre, di cui è un’articolazione e non un “soggetto distinto”. Scopo di tale affermazione è quello di rafforzare il contrasto alle frodi Iva negli scambi con l’estero.

Anche con la risoluzione n. 121/E si giunge ad una conclusione analoga. Infatti, ad essere ribadito è il principio secondo cui la società interpellante è obbligata a comunicare telematicamente sia le operazioni che la stabile organizzazione effettua per suo conto negli Emirati Arabi Uniti, sia quelle effettuate “autonomamente” con soggetti stabiliti in Paesi black list.
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