Obbligo di compilazione del quadro RW anche per i nudi proprietari e gli usufruttuari
Pubblicato il 04 gennaio 2011
Un’altra risoluzione dell’agenzia delle Entrate, datata 30 dicembre 2010, per spiegare gli obblighi dei contribuenti in materia di esatta compilazione del modello di dichiarazione dei redditi.
A seguito dell’interpello oggetto della risoluzione n.
142/E/2010, l’Agenzia si è espressa in merito l’applicabilità delle norme sul monitoraggio fiscale ed, in particolare, sulle modalità di compilazione del modulo RW.
L’istante, tenuto conto di quanto precisato nelle circolari nn. 45/E/2010 e 43/E/2009, in cui si afferma che sono tenuti alla compilazione del modulo RW sia i nudi proprietari che gli usufruttuari, chiedeva all’Amministrazione finanziaria ulteriori precisazioni al riguardo.
Nello specifico, voleva sapere se ciascun contitolare dell’immobile acquisito su cui si ha l’usufrutto, dovesse indicare il 50% del prezzo di acquisto o se, piuttosto, ciascuno dovesse indicare rispettivamente il valore della propria quota di usufrutto o di nuda proprietà. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, ci si domandava se si doveva fare riferimento al valore riportato nell’atto di acquisto o se, invece, tale valore andava modificato, di anno in anno, secondo i criteri di valutazione della nuda proprietà e dell’usufrutto.
Queste le conclusioni riportate nella risoluzione n. 142/E, in cui di fatto vengono confermate le indicazioni già fornite nei precedenti documenti di prassi.
Dunque, per l’Agenzia:
- i nudi proprietari e gli usufruttuari dell’immobile acquisito e detenuto all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW del modello Unico;
- il valore da riportare è il costo storico di acquisto della proprietà, cioè il valore della nuda proprietà così come riportato nell’atto costitutivo del medesimo diritto e suddiviso al 50% in considerazione della comunione del diritto tra diversi soggetti;
- in presenza di più titolari del diritto di usufrutto, ciascun usufruttuario può disporre soltanto della propria quota del diritto di usufrutto;
- tutti gli usufruttuari sono tenuti ad indicare nel modulo RW la quota parte di competenza come riportata nell’atto di acquisto del diritto;
- non sussiste alcun obbligo di aggiornamento di tale valore negli anni successivi.