Obbligo di astensione del magistrato anche se l’interesse è riferito ad un prossimo congiunto

Pubblicato il 15 novembre 2012 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 19704 del 13 novembre 2012, hanno precisato come, ai sensi dell’articolo 51 del Codice di procedura civile, il giudice sia obbligato ad astenersi dalla trattazione e definizione della causa non solo in presenza di un interesse proprio nella stessa ma anche se sussiste un interesse potenziale riferito ad un prossimo congiunto.

Detta situazione – continua il Supremo collegio - si configura ogni qual volta il magistrato si trovi “secondo l’id quod plerumque accidit a minare le condizioni di imparzialità in relazione all’esercizio della sua funzione, ponendo in conflitto anche solo potenziale, l’interesse pubblico generale alla legalità con l’interesso proprio o dei prossimi congiunti”.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha confermato la sanzione della censura disposta dalla Sezione disciplinare del Csm nei confronti di un magistrato che, in violazione dei propri doveri di correttezza ed imparzialità, aveva consapevolmente omesso di astenersi dalla trattazione e decisione di una causa in presenza di rapporti risalenti di amicizia e frequentazione con una delle parti, presso la quale, tra l’altro, lavorava anche la figlia.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy