Obbligo alimentare dallo stesso giudice che decide la responsabilità genitoriale

Pubblicato il 17 luglio 2015

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea – causa C-184/14, sentenza del 16 luglio 2015 – qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, la domanda relativa all’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del Regolamento CE n. 4/2009.

E’ questa, secondo i giudici europei, la corretta interpretazione dell’articolo 3, lettere c) e d), del Regolamento CE n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

La domanda di pronuncia pregiudiziale da cui ha avuto origine detta pronuncia, è stata presentata nell’ambito di una controversia tra due coniugi, cittadini italiani, riguardante la domanda relativa all’obbligazione alimentare in favore dei loro due figli minori, presentata in Italia da uno dei due, contestualmente a un procedimento di separazione personale, quando gli stessi avevano la loro residenza abituale a Londra.

Conseguentemente all’attivazione di questa causa, l’altro coniuge aveva proposto domanda riconvenzionale diretta anch’essa alla pronuncia della separazione, con addebito, e al riconoscimento di un assegno mensile, eccependo tuttavia la carenza di giurisdizione del giudice italiano per quanto riguardava il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e contributo al mantenimento dei figli, dato che, a suo parere, doveva essere riconosciuta la competenza giurisdizionale del giudice britannico in materia avendo, gli stessi coniugi, sempre vissuto a Londra, dove erano nati e, altresì, risiedevano i loro figli minori.

Secondo la Corte di giustizia, quando due giudici sono investiti, rispettivamente, di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra coniugi genitori di figli minori e di un’azione vertente sulla responsabilità genitoriale su tali minori, una domanda di obbligazione alimentare in favore di questi ultimi non può essere considerata accessoria tanto all’azione relativa alla responsabilità genitoriale quanto all’azione relativa allo stato delle persone. La stessa domanda, infatti, può essere considerata accessoria solamente all’azione in materia di responsabilità genitoriale.

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