Con comunicato del 9 febbraio 2018, la Banca d’Italia torna a occuparsi di obblighi antiriciclaggio, fornendo indicazioni in ordine alle modalità di adempimento agli intermediari bancari e finanziari.
Si ricorda che il Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Dlgs 25 maggio 2017, n. 90 (legge antiriciclaggio), recepisce la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Le indicazioni riguardano sia il periodo transitorio previsto dalla legge antiriciclaggio, che scade il 31 marzo 2018, sia quello successivo, fino all’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione della Banca d’Italia. Le nuove disposizioni sono applicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione in oggetto, anche se la rilevanza giuridica della stessa resta da chiarire.
Viene precisato che la nuova “legge antiriciclaggio", in vigore dal 4 luglio 2017, ha interamente riscritto il Dlgs n. 231/2007 e ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia di antiriciclaggio con riferimento, in particolare, agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati. Essa ha confermato il potere delle Autorità di Vigilanza di emanare disposizioni di attuazione delle norme di legge.
Per sciogliere ogni dubbio interpretativo, che potrebbe sorgere in capo agli intermediari su eventuali contrasti tra le disposizioni attuative che continuano ad applicarsi e le nuove norme di legge entrate in vigore, l’articolo 9, comma 1, della legge sancisce che: “le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite […] continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018”.
Dal momento che la Banca d’Italia ha, oltre al potere di adottare una nuova normativa di attuazione, anche compiti di controllo sugli intermediari per verificare il rispetto di alcuni profili della disciplina antiriciclaggio, la stessa specifica che gli intermediari dovranno attenersi, fino al 31 marzo 2018, alle previsioni contenute nei provvedimenti emanati in base alle vecchie previsioni di legge, solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina di legge.
In base a tale criterio, la Banca d’Italia illustra come alcuni dei suoi provvedimenti devono considerarsi applicabili nei limiti e secondo le modalità che vengono illustrate nella stessa comunicazione.
Si riporta l’esempio del Provvedimento del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che, secondo le indicazioni da ultimo fornite dalla stessa Banca d'Italia, è da considerarsi in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo primario ed è pertanto applicabile.
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