Obbligazioni condominiali. Condòmino responsabile solo per la propria quota

Pubblicato il 15 giugno 2017

Rispetto alle obbligazioni assunte dall’amministratore condominiale, o, comunque, assunte nell’interesse del condominio nei confronti di terzi, la responsabilità dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 del Codice civile, con riferimento alle obbligazioni ereditarie.

Questo, in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà.

Si tratta, infatti, di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, che vincola l’amministratore i singoli condòmini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio.

Responsabilità secondo il criterio di parzialità

E’ quanto ribadito dalla Sesta sezione civile di Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 14530 depositata il 9 giugno 2017.

Per i giudici di legittimità, in particolare, è la stretta correlazione sussistente tra l’obbligo dei condomini di sostenere le spese condominiali ed il diritto dominicale che lega pro quota il singolo alle parti ed ai servizi comuni, a comportare che il condòmino debba vedere limitata la misura della propria partecipazione.

In questo senso – si legge nella decisione – il criterio di ripartizione parziario delle spese, ex art. 1123 c.c., attiene, appunto, alla fase costitutiva dell’obbligo di contribuzione del singolo e non a quella della sua opponibilità a terzi.

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