L’aggiornamento del “redditometro” è stato disposto da un provvedimento del 7 gennaio 2005, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” numero 26 del 2 febbraio 2005. Con questo provvedimento è stata adeguata per gli anni 2000 e 2001 la tabella riguardante la determinazione, ai fini Irpef, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. L’uso del redditometro è regolato dall’articolo 38 del Dpr 600/73 che, al quarto comma, stabilisce che l’ufficio può di fatto determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. La determinazione induttiva scatta quando il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi d’imposta. Il contribuente può dimostrare, anche prima dell’accertamento, che la differenza tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile dal redditometro è rappresentato da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
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