L’Oic ha emesso lo scorso gennaio una bozza di principio che è destinato a diventare il futuro Oic5 – intitolato “Bilanci di liquidazione” - e che presenta due aspetti originali: da una parte colma il vuoto lasciato dai principi contabili nazionali e internazionali e quindi si applica a tutte le società di capitali anche a quelle che preparano i bilanci in base ai principi contabili internazionali e dall’altra parte è il primo documento contabile dell’Organismo italiano di contabilità redatto in collaborazione con l’apposita commissione dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Il nuovo principio contabile detta le regole da adottare nel caso si verifichi una delle cause più ricorrenti di scioglimento: la perdita dell’intero capitale sociale o la sua riduzione sotto l’importo minimo previsto per le Spa e le Srl. Nel caso gli amministratori verifichino le suddette perdite devono convocare la cosiddetta “assemblea salvifica”, che possa deliberare la copertura delle perdite o la trasformazione della società, presentando ai sensi degli art. 2246 e 2247 un bilancio infrannuale aggiornato. Inoltre, gli stessi, entro 30 giorni, dovranno pena la responsabilità per danni pubblicare nel registro imprese che si è verificata una causa di scioglimento, se l’assemblea non si riunisce o non delibera la copertura delle perdite o la trasformazione o la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori. In quest’ultima ipotesi sarà la delibera assembleare ad essere iscritta nel registro imprese. Il nuovo principio contabile interviene nel caso in cui vengano nominati i liquidatori. In questo caso, infatti, gli amministratori dovranno consegnare i soli libri sociali e una situazione aggiornata dei conti o del bilancio di verifica e tutto ciò dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile dall’iscrizione della nomina dei liquidatori. Secondo l’Oic gli amministratori dovranno redigere il bilancio alla data dell’avvenuta consegna, con criteri di funzionamento e non di liquidazione. Spetterà poi ai liquidatori redigere il bilancio iniziale di liquidazione riferito al giorno successivo a quello della consegna.
Nella bozza del principio contabile Oic5, dunque, vengono fissate le tappe e la tempistica da seguire nel caso di perdita di capitale. Si specifica, inoltre, che compiuta la liquidazione, i liquidatori redigeranno un bilancio finale di liquidazione. Questo sarà costituito, oltre che dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, anche dalle relazioni dei liquidatori, se esistenti, da quelle del collegio sindacale e del revisore contabile. Il bilancio finale di liquidazione rispetta le stesse regole fissate per la redazione del bilancio d’esercizio con particolare riferimento al postulato della chiarezza delle informazioni contabili e della loro comprensibilità e completezza. L’annesso piano di riparto può essere approvato con tre modalità alternative tra loro, secondo quanto previsto all’articolo 2493 del Codice civile. In nessun caso è ammissibile un’approvazione del bilancio di liquidazione e del piano di riparto solo con il voto di maggioranza dei soci.
Sempre in tema di bilancio, ma più propriamente in termini di semplificazione, è da ricordare che le società che si apprestano ad approvare il bilancio per il 2007 nel calcolare il debito per imposte devono considerare i riflessi della normativa delle società non operative che quest’anno presenta novità significative e di impatto immediato. In virtù delle nuove cause di esclusione risultano aggiornati il test di operatività e la sezione seconda del quadro RQ per lo scioglimento agevolato del modello Unico. E’ stato esteso il numero dei casi di esclusione che, se si verificano, permettono di omettere la compilazione del test di operatività (da cinque casi si è passati a diciassette) e di conseguenza è stata rilasciata la circolare n. 9/E/2008, a cui ha fatto seguito il provvedimento di errata corrige delle istruzioni al modello Unico del 4 marzo 2008.
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