Anche se il nuovo Cad - Codice dell’Amministrazione Digitale - è in vigore, le novità su domicilio e identità digitale, documenti informatici, firme e pagamenti elettronici devono attendere un apposito decreto del ministro per la Semplificazione, da adottarsi entro il 14 gennaio 2017. Dunque è rinviato il termine, ex art. 17, comma 2 del DPCM 13 novembre 2014, per le Pa dell’adeguamento dei propri sistemi di gestione informatica dei documenti, fissato al 12 agosto 2016, ai fini dell’operatività delle novità.
A stabilire la delega il decreto legislativo n. 179 del 26 agosto 2016, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 214 del 13 settembre 2016 e già in vigore, che modifica ed integra il vecchio Cad, recato dal DLgs. 82/2005. Tra le novità, è previsto che il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta ma resta liberamente valutabile in giudizio.
Si ricorda che il DPCM 13 novembre 2014 definisce, le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici e formazione e conservazione dei documenti informatici delle Pa.
La digitalizzazione dei rapporti tra amministrazioni e cittadini inizia con il domicilio digitale del cittadino, ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a norma eIdas che consente la prova del momento di ricezione.
Se si indica al Comune di residenza un domicilio digitale, il possesso della Pec non costituisce un obbligo per i cittadini, questo rappresenterà il mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle Pa.
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