Nuovi limiti per gli avvocati stabiliti

Pubblicato il 01 ottobre 2015

La circolare n. 70 del 28 settembre 2015, Ordine Avvocati di Bologna, individua dei limiti ben precisi entro i quali gli avvocati stabiliti – ed iscritti nell'apposita sezione istituita in tutti gli Ordini forensi italiani – possono esercitare la professione legale nel nostro paese.

L'avvocato stabilito, in particolare, non potrà più spendere il titolo di avvocato in Italia, bensì, esclusivamente quello conseguito presso il paese d'origine (ad esempio, sarà "abocado" il professionista abilitato in Spagna).

Stop inoltre ai sotterfugi, quale ad esempio quello di abbreviare il titolo (in avv.). La semplice forma abbreviata, infatti, non potrà più essere impiegata dall'avvocato stabilito, vuoi nella carta intestata, vuoi all'interno di lettere, atti giudiziari o contenuti e -mail.

Non solo, la qualifica di avvocato stabilito non potrà essere nemmeno indicata mediante l'apposizione di "S." o "Stab." riportate dopo il titolo, trattandosi di abbreviazioni che non tutti sono tenuti a conoscere ed interpretare.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy