La circolare n. 70 del 28 settembre 2015, Ordine Avvocati di Bologna, individua dei limiti ben precisi entro i quali gli avvocati stabiliti – ed iscritti nell'apposita sezione istituita in tutti gli Ordini forensi italiani – possono esercitare la professione legale nel nostro paese.
L'avvocato stabilito, in particolare, non potrà più spendere il titolo di avvocato in Italia, bensì, esclusivamente quello conseguito presso il paese d'origine (ad esempio, sarà "abocado" il professionista abilitato in Spagna).
Stop inoltre ai sotterfugi, quale ad esempio quello di abbreviare il titolo (in avv.). La semplice forma abbreviata, infatti, non potrà più essere impiegata dall'avvocato stabilito, vuoi nella carta intestata, vuoi all'interno di lettere, atti giudiziari o contenuti e -mail.
Non solo, la qualifica di avvocato stabilito non potrà essere nemmeno indicata mediante l'apposizione di "S." o "Stab." riportate dopo il titolo, trattandosi di abbreviazioni che non tutti sono tenuti a conoscere ed interpretare.
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