Nuovi chiarimenti sulla determinazione della base imponibile Irap

Pubblicato il 17 luglio 2009

La legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), al fine di semplificare le modalità di determinazione della base imponibile Irap, ha apportato alcune modifiche al Dlgs n. 446/1997 (cosiddetto Decreto Irap). In particolare, la Finanziaria 2008 ha previsto che la determinazione della base imponibile Irap per i soggetti tassati a bilancio prescindesse dalle regole per il calcolo del reddito rilevante ai fini delle imposte dirette, in base alle norme del Tuir o di altre disposizioni complementari. Cioè, si è voluto far sì che le variazioni fiscali operate ai fini Ires non entrassero nel calcolo per l’Irap, in modo tale da rendere la base imponibile più aderente ai criteri adottati dall’ordinamento nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto. Dunque, la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.

All’articolo 5 del Dlgs 446/1997 si legge, infatti, che “la base imponibile Irap è determinata mediante differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico di esercizio”. Pertanto, la ricorrenza del requisito di inerenza rileva, già ai fini civilistici, come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo di reddito.

La circolare dell'agenzia delle Entrate, n. 36/E di ieri, ribadisce questo concetto dell’inerenza, sancendo che ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito, è necessario che gli stessi siano connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap. Tale inerenza è però sindacabile da parte del Fisco in sede di controllo. Il sindacato di inerenza può riguardare, in particolare, alcuni costi per i quali il Tuir introduce presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità. Per semplificazione, si ritiene così che l'inerenza è considerata sussistente nel caso in cui contribuente deduce ai fini Irap importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito.

Ne consegue il definitivo abbandono dell’autonomia del bilancio ai fini Irap visto che: il bilancio è retto da principi idi inerenza civilistica, a monte di quelli fiscali; l’Amministrazione può contestare le poste di bilancio che a suo avviso non sono civilisticamente inerenti; il contribuente che non vuole correre rischi deve utilizzare le regole fiscali (relativamente a spese per auto, telefoni e di rappresentanza) anche per la dichiarazione Irap. Anche per quanto riguarda l’ammortamento di terreni edificati o pertinenziali valgono le regole fiscali e non quelle dei principi contabili. Pertanto, con generico riferimento alle “quote di ammortamento deducibili”, si ritiene che l’indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali operi anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto, vanno ad aggiungersi a quelli in precedenza resi con il documento di prassi n. 27/E del 26 maggio 2009. In questa sede, il Fisco aveva precisato che le quote di ammortamento dei beni materiali non dedotte nella precedente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi, possono essere portate in deduzione a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal DM 31 dicembre 1998.

Analogo discorso e stato reso nel caso di svalutazione dei beni materiali imputate in bilancio prima della riforma Irap, ma irrilevanti ai fini del tributo regionale. Riguardo alla modalità su come dedurre dalla base imponibile Irap il maggior valore fiscale di un bene materiale rispetto a quello civilistico, l’Agenzia ha ritenuto che il maggior valore fiscale è deducibile dal valore della produzione Irap a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal d.m. 31 dicembre 1988. Il criterio indicato si è reso applicabile, inoltre, anche nel caso di rivalutazioni di beni materiali, ai sensi della legge n. 266/2005.

Roberta Moscioni

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