Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sono entrate in vigore, a decorrere dal 5 luglio 2017, nuove disposizioni a carico dei c.d. “compro oro”.
Le novità riguardano:
Normativa |
D.Lgs. n. 92 del 25 maggio 2017 |
Rivisitazione della disciplina |
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 141 del 20.6.2017, del D.Lgs. n. 92/2017 sono entrate in vigore, a decorrere dal 5 luglio 2017, le nuove disposizioni a carico dei c.d. compro oro. Il Decreto è stato emanato in attuazione dei principi contenuti nell’art. 15, comma 2, lett. l), Legge n. 170/2016, c.d. “Legge di delegazione europea per il 2015”. |
Registro dei compro oro |
Per esercitare l’attività di compro oro la normativa in esame richiede l’iscrizione nell’apposito Registro istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). L’iscrizione nel Registro in esame è subordinata al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi (RD n. 773/31 art. 127). Per l’iscrizione bisognerà inviare una apposita istanza all’OAM, in formato elettronico e in via telematica. All’istanza va allegata copia del documento d’identità nonché l’attestazione, rilasciata dalla competente Questura, comprovante il possesso e la validità della licenza sopra accennata. L’OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l’iscrizione dell’operatore nel Registro, assegnando un codice identificativo unico. Il MEF dovrà emanare le modalità attuative di quanto sopra, in modo da garantire:
Il predetto decreto dovrà altresì fissare l’entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro nonché modalità/termini del relativo versamento. Il mancato versamento del contributo dovuto all’OAM costituisce causa ostativa all’iscrizione o alla permanenza dell’operatore nel Registro.
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Identificazione dei clienti |
Prima dell’effettuazione dell’operazione è necessario procedere all’identificazione del cliente con le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2007, c.d. Decreto antiriciclaggio. L’operatore deve procedere all’identificazione del cliente e alla verifica della sua identità tramite il riscontro di un documento d’identità/altro documento equipollente.
In presenza del cliente devono essere acquisiti i dati identificativi di quest’ultimo, anche attraverso dipendenti/collaboratori, previa esibizione di un documento d’identità/altro documento equipollente del quale va acquisita copia in formato cartaceo elettronico. |
Limitazione utilizzo contante |
In base all’art. 4, comma 2, le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro devono essere effettuate attraverso mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente. L’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante è obbligatorio non soltanto nel caso di un’unica operazione, ma anche in presenza di più operazioni frazionate. |
Tracciabilità delle operazioni |
Gli operatori in esame sono tenuti ad utilizzare un c/c dedicato, in via esclusiva, alle transazioni finanziarie poste in essere nel compimento delle operazioni di compro oro. Per ogni operazione effettuata va predisposta una scheda, progressivamente numerata e contenente:
− di altro operatore compro oro/cliente a cui l’oggetto è stato ceduto; − dell’operatore professionale, di cui alla Legge n. 7/2000, a cui l’oggetto è stato venduto/ceduto per successive trasformazioni; − delle fonderie/aziende specializzate nel recupero di altri materiali preziosi a cui l’oggetto è stato ceduto. |
Conservazione dati acquisiti |
I dati acquisiti dagli operatori devono essere conservati, per un periodo di 10 anni e nel rispetto delle norme in materia di Privacy, attraverso sistemi idonei a garantire:
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Segnalazioni operazioni sospette |
Gli operatori compro oro sono tenuti ad inviare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le segnalazioni di eventuali operazioni sospette, secondo le indicazioni generali e gli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore emessi della stessa UIF.
Devono essere segnalate le operazioni che, sulla base degli indicatori di anomalia, possono essere qualificate sospette ovvero potenzialmente collegate ad attività criminose. Si rammenta che la ricorrenza di 1 o più delle predette anomalie non è sufficiente per qualificare l’operazione “sospetta”, in quanto la segnalazione va valutata alla luce degli elementi informativi a disposizione dell’operatore compro oro. |
Sanzioni |
L’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione nello specifico Registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
Alla mancata comunicazione all’OAM delle variazioni dei dati contenuti nel Registro nei termini previsti (entro 10 giorni dall’intervenuta variazione) è applicabile la sanzione di 1.500 euro. Le violazioni
Per le violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione può essere ridotta fino a un terzo. |
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