Semplificazioni per le garanzie che devono assistere il finanziamento agevolato nell’ambito dei progetti “Nuove imprese a tasso zero” (ex decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000), le agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive.
Con la circolare 25 luglio 2017 n. 90954 - Autoimprenditorialità Nuove imprese a tasso zero – il Mise modifica e integra la circolare 9 ottobre 2015 n. 75445, già rettificata dalle circolari 28 ottobre 2015, n. 81080 e 23 dicembre 2015, n. 100585.
Le modifiche e integrazioni in argomento si applicano, su richiesta dell’impresa, anche ai progetti già ammessi alle agevolazioni per i quali, alla data di pubblicazione della circolare in oggetto nel sito del Ministero dello sviluppo economico, il Soggetto gestore (Invitalia) non ha provveduto a effettuare alcuna erogazione a qualsiasi titolo.
Il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso.
Ipoteca e privilegio speciale:
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