Nuove forme di arbitrato

Pubblicato il 01 novembre 2010
Oltre che nelle ipotesi e con le modalità previste dai contratti collettivi, il collegato lavoro consente alle parti di promuovere l'arbitrato sia durante il tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro, sia innanzi a un collegio costituito a iniziativa delle parti sia, infine, dinanzi al collegio presente presso le camere arbitrali costituite dagli organi di certificazione. 

L'arbitrato innanzi al collegio scelto dalle parti viene avviato per tramite di ricorso nel quale dovrà essere contenuto l'atto di nomina dell'arbitro di parte nonché l'indicazione dell'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, i mezzi di prova, il valore della controversia, l'eventuale richiesta di decidere secondo equità. Il convenuto potrà accettare la procedura nominando un proprio arbitro che, unitamente all'arbitro della controparte provvederà, entro 30 giorni, alla nomina del presidente del collegio. Il collegio arbitrale sarà, quindi, formato da un rappresentante di ciascuna delle parti e dal presidente, scelto tra professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati cassazionisti.
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