Nuova Sabatini cumulabile

Pubblicato il 20 maggio 2016

Il MiSE ha aggiornato al 18 maggio 2016 le FAQ sulla nuova Sabatini, l'agevolazione per l'acquisto di beni nuovi strumentali all'attività d'impresa.

Dalle risposte si apprende che:

I nuovi termini non sono retroattivi

I nuovi termini ex DM 25 gennaio 2016 non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (10 marzo 2016).

L'impresa che ha ultimato l’investimento prima del 10 marzo 2016 deve rispettare le seguenti decorrenze:

- se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;

- se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;

- se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Infine, una precisazione sulla rinuncia alla Sabatini Ter

Si chiarisce che l’impresa può rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione (punto 15 della Circolare 23 marzo 2016, n. 26673), tuttavia in tutti i casi di revoca del contributo la banca/intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.

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