Nuova responsabilità magistrati non retroattiva

Pubblicato il 10 febbraio 2016

Com'è noto la Legge 27 febbraio 2015 n. 18 (sulla responsabilità civile dei magistrati) ha modificato la Legge 13 aprile 1988 n. 117, abrogandone tra l’altro l’art. 5 che prevedeva un preliminare giudizio di ammissibilità sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dello Stato e fondata su un illecito del magistrato.

Ma poiché la Legge 18/2015 non contiene alcuna norma di diritto transitorio, essa non esplica efficacia retroattiva, in virtù del generale principio di cui all'art. 11 comma 1 c.c., con la conseguenza che i giudizi – come quello in esame – introdotti prima della sua entrata in vigore, restano soggetti al vaglio preliminare di ammissibilità.

E’ una delle questioni chiarite dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo la domanda di risarcimento nei confronti dello Stato, avanzata da una s.p.a. cui venne ascritto di aver partecipato ad una frode fiscale (con giudizio delle Commissioni tributarie poi ribaltato in Cassazione, che ne aveva invece riconosciuto la estraneità). Per tale motivo la società aveva invocato la responsabilità dei magistrati giudicanti per colpa grave e violazione del diritto comunitario.   

Soppressione non retroattiva vaglio di ammissibilità non viola la Costituzione

Secondo la Corte, con sentenza n. 2505 depositata il 9 febbraio 2016 – ritenendo infondata la doglianza in tal senso formulata dalla ricorrente -  la soppressione non retroattiva del vaglio preliminare di ammissibilità di cui all'art. 5 Legge 117/1988, non viola alcun precetto della Costituzione, per via dei seguenti principi recepiti nella giurisprudenza costituzionale:

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