Nel giudizio d’appello costituisce prova nuova indispensabile ex art. 345 comma 3 c.p.c. – nella formulazione previgente rispetto alla novella di cui alla Legge n. 134/2012 – quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
E’ questa la posizione espressa dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, con sentenza n. 10790 del 4 maggio 2017, nell'ambito di una causa per diffamazione nei confronti dell’autore di un libro.
Le Sezioni Unite hanno così dissipato la dibattuta questione, oggetto di contrastanti orientamenti, circa il significato da attribuire al concetto di “nuova prova indispensabile”, come tale, ammissibile in appello.
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