La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui questa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.
Detti requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 14594 depositata il 15 luglio 2016.
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