Con ordinanza n. 17811 depositata l'8 settembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di un marito, condannato, in primo e secondo grado a dover corrispondere l'assegno di divorzio alla moglie. E ciò, nonostante i diversi e "radicati percorsi affettivi e familiari" da ciascuno dei coniugi intrapresi dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale (entrambi infatti avevano costituito una nuova famiglia, con tanto di figli).
Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione ha rilevato un palese errore di diritto nella sentenza impugnata, laddove la giurisprudenza ormai consolidata, diversamente, è chiara nell'affermare che la convivenza more uxorio stabile e duratura, tale da costituire una vera e propria famiglia di fatto (come nel caso qui in esame), esclude la permanenza dell'assegno di divorzio, indipendentemente dalle condizioni economiche degli ex coniugi.
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