Nuova colpa medica, per fatti dopo il primo aprile ’17

Pubblicato il 27 aprile 2017

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella notizia di decisione penale – in attesa che siano depositate le motivazioni – affronta la questione della colpa medica alla luce delle diverse norme penali succedutesi nel tempo.

Come noto, premettono gli ermellini, la Legge n. 24/2017 ha introdotto – mediante l’art. 6 – la disposizione di cui all'art. 590 sexies c.p., secondo la quale “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto nel secondo comma. 2. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. La presente novella va ad abrogare la precedente disposizione di cui all'art. 3 comma 1 Legge n. 189/ 2012 (c.d. Balduzzi), per cui “L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.

Fatti anteriori al primo aprile Secondo Legge Balduzzi

Il neo introdotto art. 590 sexies c.p. contempla dunque un nuovo quadro disciplinare rilevante ai fini della valutazione della perizia professionale con riguardo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, e per la sua novità, trova applicazione solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della novella (primo aprile 2017).

Per i fatti anteriori al primo aprile – conclude la Corte Suprema con decisione n. 3 del 20 aprile 2017 – continua invece a trovare applicazione l’abrogato art. 3 comma 1 Legge Balduzzi che, si ribadisce, aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da Linee guida e buone pratiche accreditate.

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