Nullo il contratto di appalto senza concessione edilizia
Pubblicato il 12 gennaio 2015
Il
contratto di appalto per la costruzione di un immobile
senza concessione edilizia è
nullo, avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica.
Né può essere convalidato in virtù di una
concessione edilizia intervenuta successivamente alla realizzazione dell’opera e con effetti retroattivi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con
sentenza n. 21350 depositata in data 9 ottobre 2014, accogliendo l’opposizione del committente avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato disposto il pagamento dei lavori commissionati, consistenti, nella fattispecie, nella realizzazione di un fabbricato da adibire a stalla.
In particolare, il committente aveva eccepito la
nullità del contratto d’appalto per assenza della concessione edilizia al momento della realizzazione dei lavori.
Ritenendo fondato tale assunto, la Cassazione ha constatato la nullità del presente contratto per
illiceità dell’oggetto e contrarietà a norme imperative, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..
E sempre secondo la Suprema corte, tale nullità, una volta verificatasi,
impediva al contratto medesimo di produrre i suoi effetti sin dall’origine, non rilevando, ai fini della convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c., l’intervenuta successiva concessione edilizia, pur con effetti retroattivi.
Trattasi infatti, nell’ipotesi in esame, di
illecito amministrativo (difetto di tempestiva concessione edilizia), di per sé idoneo ad incidere sulla validità del rapporto committente – appaltatore.