Prima di effettuare un intervento chirurgico, il medico ha sempre l'obbligo di ottenere il consenso informato – senza il quale l'intervento è illecito anche se nell'interesse del paziente – che non può essere né tacito né presunto, bensì espressamente formulato dal paziente. Ed il consenso va richiesto sia quando si tratti di evento talmente raro da essere prossimo al fortuito, sia quando vi è alta probabilità che accada.
Solo il paziente, infatti, è tenuto a valutare i rischi a cui sta per essere esposto, essendo dunque i sanitari obbligati a fornirgli tutte le dovute informazioni.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 19212 depositata il 29 settembre 2015, accogliendo il ricorso di una donna, che aveva convenuto in giudizio i medici di una clinica privata, per il ristoro dei danni subiti in conseguenza di un intervento chirurgico a cui non aveva espressamente acconsentito.
La donna, in particolare, aveva subito un incidente sulle piste da sci, per cui si era lesionata il ginocchio sinistro. Ma i medici della clinica in questione erano intervenuti, mediante operazione chirurgica, anche sul ginocchio destro (quello sano) nonostante essa avesse prestato il consenso solo tacitamente, tra l'altro nel corso dell'operazione (dunque sotto effetto di narcotici) e senza nemmeno comprendere appieno le informazioni dei sanitari (in quanto straniera e dunque non perfettamente a conoscenza della lingua italiana) .
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