Il giudice dell’opposizione può rilevare d’ufficio la nullità di un atto - nella specie una delibera condominiale - quando si controverta in ordine all’applicazione del medesimo atto, posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenti elemento costitutivo della domanda.
E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 305 depositata il 12 gennaio 2016 con riferimento ad una vicenda in cui il decreto ingiuntivo opposto concerneva il pagamento di interventi di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea condominiale anche rispetto a beni di proprietà esclusiva degli opponenti e senza l’autorizzazione dei medesimi.
Secondo questi ultimi, la decisione presa in sede assembleare, alla luce dei principi consolidati di legittimità in tema di invalidità delle delibere assembleari, era da ritenersi affetta da nullità, rilevabile, pertanto, in ogni tempo, anche d’ufficio.
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