Con sentenza n. 17375 depositata il primo settembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di un Ministero, avverso la pronuncia con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto contro un provvedimento del giudice di pace.
A parere del Tribunale, l'appello era da dichiararsi inammissibile, in quanto notificato a mani di un collega di studio del difensore di parte appellata; difensore che aveva, nel primo grado di giudizio, invalidamente dichiarato il proprio domicilio fuori della circoscrizione del giudice adito, con conseguente domiciliazione ex lege presso la cancelleria di quest'ultimo.
Sul punto la Cassazione, accogliendo le censure del Ministero, ha innanzitutto chiarito come debba ritenersi valida la notifica della sentenza effettuata al procuratore costituito, nello studio risultante dall'albo professionale, anziché in altro indicato in corso di causa ed ubicato nel circondario del giudice di primo grado.
Ma quand'anche si opinasse altrimenti –ha proseguito la Corte – la notifica effettuata presso lo studio invece che nella cancelleria del giudice ex art. 82 R.d. 34/1937, sarebbe nulla e non già inesistente (come invece ritenuto nel caso de quo).
La notifica effettuata a soggetti diversi da quelli dovuti, infatti, va dichiarata inesistente solo in difetto di alcuna attinenza, riferimento o collegamento al destinatario, risultando altrimenti affetta da nullità. E nel caso di specie sarebbe arduo sostenere che il collega di studio non abbia alcuna attinenza con il difensore interessato.
Trattasi dunque di notifica nulla, sanata con effetto retroattivo dalla costituzione di parte appellata.
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