Nulla dovuto senza la consegna della merce

Pubblicato il 01 ottobre 2015

Con sentenza n. 19522 depositata il 30 settembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha accolto il ricorso di un acquirente, il quale chiedeva accertarsi che nulla fosse da lui dovuto, in forza ed in conseguenza di un contratto di finanziamento, stipulato contestualmente (e finalizzato) all'acquisto di una cabina armadio, che tuttavia non gli era mai stata consegnata.

Il ricorrente sosteneva, in particolare, che il finanziamento in questione fosse da considerarsi funzionalmente collegato al contratto di compravendita, che prevedeva il pagamento del mobilio - puntualmente individuato nello stesso modulo di finanziamento – direttamente dalla società finanziatrice al venditore, a fronte della consegna. Consegna che tuttavia non era mai avvenuta, per cui si era giunti alla risoluzione del contratto di compravendita, sebbene il finanziatore avesse nel frattempo versato l'intero prezzo alla società venditrice.

L'acquirente chiedeva pertanto, in forza di paventato collegamento, che il finanziamento fosse considerato estinto con la risoluzione della compravendita.

Detta censura, dapprima respinta in primo e secondo grado, ha poi trovato accoglimento in Cassazione, secondo cui è la stessa legge a delineare un collegamento funzionale tra il contratto di credito ed il contratto di acquisto, che vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, ovvero il consumatore, finanziato ed acquirente nello stesso tempo.

Trattasi, in particolare, di un collegamento negoziale in senso proprio, dal momento che il nesso tra i due negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, nel senso che l'un negozio trova causa nell'altro.

Pertanto non è conforme a diritto – ha concluso la Suprema Corte – la decisione di merito impugnata, laddove esclude proprio quel collegamento che, nella fattispecie, si appalesa evidente, per la presenza di alcuni indici espressamente individuati dal legislatore (art. 124 T.u.b.).  

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