Attraverso uno Schema di Decreto ministeriale, non ancora reso ufficiale, vengono introdotte rilevanti novità in tema di polizze assicurative degli avvocati – che di seguito si anticipano - in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 DPR 137/2012 e dall'art. 12 D. Lgs 247/2012.
Innanzitutto, lo Schema richiede la copertura assicurativa per responsabilità civile, non solo per i danni causati ai clienti, ma anche per eventuali pregiudizi che dovessero derivare alle controparti, ai difensori di queste, o comunque, a terzi estranei al rapporto professionale.
Il provvedimento in questione va poi ad ampliare l’obbligo assicurativo per tutte le nuove attività che le recenti riforme hanno affidato agli avvocati, quali ad esempio le procedure di mediazione, di arbitrato anche irrituale e di negoziazione assistita. Non risultano invece obbligatoriamente coperte, se non su base pattizia, altre attività a cui l’avvocato sia comunque abilitato (lo schema pare alludere, in proposito, alle attività delegate nelle esecuzioni e divisioni immobiliari, di curatore fallimentare, di revisore legale).
L’assicurazione è prevista per ogni fase della funzione difensiva, compresi gli atti preordinati, conseguenziali o connessi, quali ad esempio l’iscrizione a ruolo, le notificazioni ed anche per attività stragiudiziale e di consulenza.
La polizza deve inoltre coprire anche la responsabilità del professionista per colpa grave, oltre che qualunque fatto doloso o colposo commesso da collaboratori, dipendenti, praticanti e sostituti processuali.
La copertura deve infine comprendere anche la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
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