L’Inps, con la circolare n. 85 di venerdì 30 giugno, ha fornito il quadro riepilogativo delle principali innovazioni legislative e quello delle relative istruzioni operative in materia di contributi dovuti nell’anno corrente dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti. Tra le novità contributive per l’anno 2006, l’Istituto ricorda che:
- l’aumento annuale previsto dal dlgs n. 146/1997 (0,20% a carico del datore di lavoro), per l’anno 2006, non trova applicazione per effetto della legge n. 81/2006 che ha disposto la sospensione degli effetti per il triennio 2006/2008. Pertanto, la contribuzione resta ferma ai valori del 2005, pari al 27,30% di cui 8,89% a carico dei lavoratori;
- i datori di lavoro di imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, sono tenuti al versamento della contribuzione dello 0,9% e dello 0,3% a partire dal periodo gennaio 2006;
- all’esonero delle contribuzioni minori in misura dello 0,80% fissato dalla legge n. 388/2000 a partire dal 1° febbraio, dal 1° gennaio di quest’anno, per effetto della finanziaria 2006, si è aggiunto l’ulteriore sconto contributivo dell’1%;
- per le cooperative che hanno optato per il versamento dei contributi Ivs sulla retribuzione effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci va versata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica solo l’aliquota dovuta al fpld e su quella convenzionale le restanti aliquote.
Infine, l’Inps ricorda che a partire da aprile 2006 è divenuta operativa la tutela della maternità a favore delle madri dirigenti, con relativo incremento dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro, fatta salva l’applicazione della riduzione per esonero delle contribuzioni minori.
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