Novembre prenota l’acconto

Pubblicato il 30 ottobre 2006

L’obbligo di ricalcolo in sede di seconda od unica rata di acconto Ires (la scadenza per il pagamento è prevista per la fine di novembre) riguarda le imprese per le quali, in via ordinaria, i termini per il versamento della prima rata erano scaduti alla data del 4 luglio 2006: è, ad esempio, il caso di una società che ha approvato il bilancio al 30.4.2006, i cui termini di corresponsione scadevano al 20 giugno scorso. Identica soluzione è stata adottata con riguardo agli acconti i cui termini di corresponsione risultavano scaduti al 4 luglio 2006, nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi della facoltà di posticipare il pagamento entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario, con la solita maggiorazione dello 0,40 per cento, utilizzando il termine lungo (articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001).

Diversamente, i contribuenti per i quali il termine di versamento del primo acconto non risultava ancora scaduto al 4 luglio 2006, erano tenuti al ricalcolo dell’acconto già all’atto del versamento della prima rata (entro il 20 luglio).

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del Dl 223/2006, il ricalcolo dell’acconto riguarda anche l’Irap, ma le conseguenze della nuova previsione sul ricalcolo del tributo regionale sono da valutare alla data dell’entrata in vigore della stessa legge di conversione, ovvero il 12 agosto 2006. Perlomeno questa è l’interpretazione fornita dalla circolare 28/E, che afferma che l’intervento della legge di conversione sull’Irap ha portata innovativa, quindi interessa i versamenti i cui termini ordinari scadono a seguito dell’entrata in vigore, per l’appunto, il 12 agosto 2006. Conseguentemente, al ricalcolo della prima rata dell’imposta erano tenuti coloro per i quali i termini ordinari sono scaduti a partire da questa data.

Le modifiche apportate dalla manovra d’estate hanno effetto sulla determinazione dell’acconto in relazione a:

- esclusione della deducibilità dell’ammortamento riferibile al costo del terreno sopra cui gli immobili strumentali insistono – articolo 36, comma 7, Ddl 223/06;

- allungamento del periodo minimo di ammortamento ai fini fiscali per i marchi da 18 periodi d’imposta - articolo 37, comma 45;

- eliminazione della possibilità di ridurre per rischio contrattuale il valore delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale – articolo 36, commi 20 e 21;

- inasprimento dei parametri di redditività relativi alle società “non operative” – articolo 35, commi 15 e 16:

- indeducibilità delle minusvalenze realizzate in caso di assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa – articolo 36, comma 18;

- infine, aumento della quota annualmente deducibile da un terzo al 50 per cento del costo per i brevetti industriali registrati dal 4 luglio 2006, ovvero nei cinque anni precedenti – articolo 37, comma 46.

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