Deve escludersi che la notizia appresa dagli inquirenti nel corso di una perquisizione effettuata presso un’abitazione, abbia natura confidenziale e sia perciò sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 267 – 203 c.p.p.. Specie laddove, come nell’ipotesi in questione, non emerge in nessun modo che il dichiarante, peraltro espressamente indicato negli atti di indagine, non abbia alcun rapporto fiduciario e tendenzialmente stabile con la polizia giudiziaria, né che intenda rimanere nell’anonimato per ragioni di opportunità o di sicurezza personale.
La notizia in tal modo appresa, non essendo dunque qualificabile come “confidenziale”, ben può essere utilizzata, ex art. 267 c.p.p., ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato necessari per disporre le intercettazioni telefoniche, non operando nella specie il divieto probatorio di cui all’art. 203 c.p.p.. Ne deriva la ritualità delle intercettazioni disposte, nonché degli atti da esse derivati.
Così ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, cogliendo l’occasione per delimitare rigorosamente la categoria delle fonti confidenziali e degli informatori, la cui identità forma oggetto del “segreto di polizia”.
In particolare, sono considerati informatori di polizia i c.d. “confidenti”, ossia coloro che, agendo di regola dietro compenso di denaro o in funzione di altri vantaggi, forniscono alla polizia giudiziaria occasionalmente o con sistematicità, notizie da loro apprese. Il confidente si indentifica dunque con chi ha un rapporto tendenzialmente stabile con la polizia, e sinallagmatico; nel senso che, a fronte delle informazioni ricevute, gli inquirenti sono tenuti al segreto sulla rivelazione del delatore.
In senso simmetrico – spiega la Corte con sentenza n. 42566 del 18 settembre 2017 – il divieto di utilizzazione ai fini della valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia presso informatori, non opera quando la stessa polizia abbia indicato negli atti, come nella specie, le generalità complete dell’informatore, venendo in tal caso meno il carattere dell’anonimato della fonte.
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