La direzione regionale delle Entrate (Dre) della Regione Liguria - circolare protocollo 8786 dell’8 marzo 2006 – osserva, a commento delle modifiche all’articolo 2 della legge n. 263/05, che il principio sancito dalla Corte Costituzionale in base al quale la notificazione a mezzo posta si perfeziona per i soggetti coinvolti in due distinti momenti – quelli della consegna all’ufficiale giudiziario per chi la richiede e della legale conoscenza dell’atto per chi la riceve – ha carattere generale e non può essere tradotto in una singola fattispecie. L’articolo 149 del Codice di procedura civile, dedicato alla notificazione a mezzo posta, contempla un nuovo comma base al quale la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della “consegna del plico all’ufficiale giudiziario” e, rispetto al destinatario, dal momento in cui egli ha “legale conoscenza dell’atto”. Un principio di carattere generale sancito dalla Consulta, la cui traduzione in norma espressa dedicata a una singola fattispecie lascia, quindi, perplessa della Liguria.
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