Notifiche degli atti a mezzo PEC

Pubblicato il 05 luglio 2017

Dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate/Agente della riscossione può utilizzare l’indirizzo PEC per la notifica degli atti anche nei confronti dei soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’Indice INI – PEC.

A tal fine, detti soggetti possono comunicare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, l’indirizzo PEC presso il quale intendono ricevere i predetti atti.

 

Normativa

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 53 del  27 aprile 2017

D.P.R. n. 600/73 (art. 60, comma 7)

D.P.R. n. 602/73 (Art. 26, comma 2)

D.L. n. 193/2016 (Art. 7-quater, commi da 6 a 13)

Provvedimenti Agenzia Entrate del 3 marzo 2017 e 28 giugno 2017

La notifica tramite PEC

Con il D.L. n. 193/2016, l’utilizzo della PEC è stato esteso ai fini della notifica della generalità degli atti connessi all'attività di verifica e di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare:

  • sono stati modificati gli artt. 60, DPR n. 600/73 e 26, DPR n. 602/73, contenenti rispettivamente la disciplina della notifica degli atti di accertamento e di riscossione;
  • l’utilizzo della PEC è stato previsto anche per la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali e correlate sanzioni.

 

L’art. 4-ter, D.L. n. 193/2016 ha, inoltre, introdotto specifiche disposizioni per la notifica a mezzo PEC degli atti/comunicazioni relativi alle accise.

 

Le nuove disposizioni sono applicabili alle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge vanno notificati ai contribuenti, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

Si applica - per gli avvisi e gli altri atti che per legge che devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 - la disciplina vigente fino al 3.12.2016.

 

La facoltà di utilizzo della PEC viene estesa anche all’Agente della riscossione, ai fini della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo relativamente ai carichi affidati da tutti gli Enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

 

La normativa riguarda pure i soggetti che non sono obbligati a disporre della PEC, qualora facoltativamente richiedano l’invio degli atti all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari.

 

Ricorda

La notifica tramite PEC è in grado di fornire la prova legale dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e del momento in cui questa avviene.

Soggetti obbligati alla PEC

Sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata le:

  • Pubbliche amministrazioni, ossia le  Amministrazioni dello Stato, Scuole, Regioni, Provincie, Comuni, Comunità Montane, Università, IACP, CCIAA, Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ASL.
  • Imprese individuali e società.

 

Nota bene

Le imprese di nuova costituzione non possono perfezionare l’iscrizione al Registro delle Imprese in assenza di PEC, con sospensione del procedimento di iscrizione per 45 giorni al fine di consentire l’eventuale integrazione.

 

  • Professionisti iscritti in Albi/Elenchi.

 

Gli indirizzi PEC forniti dai professionisti agli Ordini di appartenenza e quelli delle imprese, alimentano l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il MISE.

L’obbligo della PEC non riguarda i seguenti soggetti:

  • persone fisiche (residenti e non residenti iscritti all’AIRE);
  • associazioni;
  • fondazioni;
  • condomini;
  • enti non commerciali.

Notifica degli atti

Il nuovo comma 7 dell’art. 60, DPR n. 600/73, prevede la facoltà, da parte dell’Ufficio, di notificare a mezzo PEC gli avvisi ed altri atti che per legge devono essere notificati nei confronti di:

  • imprese individuali/costituite in forma societaria;
  • professionisti iscritti in Albi / Elenchi.

 

La notifica è effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’indice INI–PEC.

 

Se la casella PEC tramite la quale l’Ufficio procede alla notifica dovesse risultare satura, lo stesso dovrà effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

Nel caso in cui, anche a seguito di tale tentativo, la casella risulti ancora satura ovvero l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido/attivo, la notifica è eseguita mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di InfoCamere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni.

 

Osserva

L’Ufficio informa il destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata.

 

La fruizione del bonus

La notifica a mezzo PEC può essere effettuata anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli obbligati a disporre di un indirizzo PEC da inserire nell’INI–PEC che ne abbiano fatto espressa richiesta.

In tal caso, la notifica è effettuata all’indirizzo PEC:

  • dello stesso soggetto richiedente;
  • di un soggetto terzo, quale:

− difensore abilitato all’assistenza tecnica per il contenzioso tributario (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro);

− coniuge;

− parente o affine entro il quarto grado,

specificatamente incaricato a ricevere le notifiche per conto dell’interessato.

Notifica cartelle di pagamento

Per effetto del D.L. n. 193/2016, nell’art. 26, DPR n. 602/73, sono state modificate anche le disposizioni in materia di notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo, relativamente ai carichi affidati da tutti gli Enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

 

In particolare:

  • non è più previsto l’obbligo di notifica a mezzo PEC nei confronti di imprese individuali/costituite in forma societaria e professionisti iscritti in Albi/ Elenchi.
  • per i soggetti diversi da quelli obbligati a disporre di un indirizzo PEC da inserire nell’INI–PEC che ne abbiano fatto espressa richiesta, è prevista la notifica esclusivamente tramite PEC;

 

L’Agente della riscossione può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30.6.2017 da parte delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa/ professionale, salvo i casi di:

  • revoca dell’indirizzo comunicato all’Agente della riscossione;
  • comunicazione dell’indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione indirizzo PEC

I soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC da inserire nell’elenco INI-PEC possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intendono ricevere la notifica dei predetti atti.

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato un specifico modello utilizzabile e con il Provvedimento del 28 giugno 2017 ha stabilito che “i dati relativi all’indirizzo … PEC … possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia"; in particolare, possono essere comunicate le informazioni relative a:

  • tipo di operazione relativamente all’indirizzo PEC (comunicazione, variazione, revoca);
  • indirizzo PEC;
  • intestazione dell’indirizzo PEC al richiedente/altro soggetto;
  • consenso all’Informativa sul trattamento dei dati personali.

 

Validazione dell’indirizzo

A seguito della presentazione della comunicazione in esame, l’Agenzia delle Entrate:

  • invia al soggetto interessato un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC comunicato, per verificare l’esistenza e l’effettiva disponibilità;
  • conferma la registrazione dell’indirizzo PEC nei propri archivi, rendendo disponibile nella sezione “Storico operazioni” del servizio di acquisizione dell’indirizzo PEC l’esito dell’operazione.

 

La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica in esame perde efficacia:

  • qualora il soggetto successivamente diventi titolare di un indirizzo PEC inserito nell’elenco INI-PEC;
  • con la completa attuazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), comprensiva del domicilio digitale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 marzo 2025 (con Podcast)

14/03/2025

CCNL Panificazione Fiesa. Contratto unico del 26/2/2025

14/03/2025

Panificazione Fiesa. Ccnl unico

14/03/2025

Via libera alla riforma delle accise e nuove regole doganali 2025: novità per carburanti e imprese

14/03/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 marzo 2025 (con Podcast)

14/03/2025

Mancato superamento del periodo di prova: ticket licenziamento e bonus giovani

14/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy