Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una pubblica amministrazione, non può utilizzarsi qualunque indirizzo di posta elettronica certificata, ma solo quello inserito nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della giustizia (in base al combinato disposto di cui al D.m. n. 40/2016, D.l. n. 179/2012 e D.Lgs. n. 82/2005), al quale gli Enti avrebbero dovuto comunicare i propri indirizzi entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee.
E’ quanto chiarito dal Tar per la Basilicata, Sezione prima, con sentenza n. 607 del 21 settembre 2017, dichiarando inammissibile il ricorso di una candidata ad una procedura concorsuale indetta da una Asl – che aveva impugnato la delibera di valutazione dei propri titoli da parte della Commissione esaminatrice – in quanto notificato presso un indirizzo Pec non inserito nel registro tenuto dal Ministero della giustizia.
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