Con la sentenza 19602 di ieri, le Sezioni unite penali della Cassazione, dedicandosi alla disciplina delle notifiche all’imputato non detenuto, hanno sciolto l’incertezza sopra la legittimità della notificazione all’avvocato di fiducia anche quando l’imputato abbia dichiarato il domicilio per le notifiche, sostenendo che in questo caso la notifica è illegittima, essendo possibile la comunicazione all’avvocato di fiducia solo se l’imputato non ha indicato il domicilio. La regola coinvolge l’intero processo.
Ancora: l’eventuale nullità della notifica effettuata fuori dei casi esplicitamente indicati dall’articolo 157, comma 8 bis del Codice di procedura penale non è insanabile, anzi la violazione va ritenuta sanata quando non sia provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto ed esercitare il diritto di difesa.
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