E’ incostituzionale la previsione ai sensi della quale la notifica telematica eseguita dopo le 21 si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 9 aprile 2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 16-septies del DL n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), proprio nella parte in cui prevede che, con riferimento alle notificazioni digitali, la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfezioni, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di appello di Milano, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Nella sua decisione, la Consulta ha dapprima ricordato come il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 sia stato introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, ovvero per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
Scopo, questo, che giustificherebbe la fictio iuris per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma che non giustifica - ha precisato la Corte – “la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente”.
Al notificante, infatti, la norma impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa.
A seguire, la Corte costituzionale si è soffermata sull’irrazionalità della previsione, che inibirebbe - a suo dire - il sistema tecnologico telematico stesso, caratterizzato da una sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione.
Per i giudici costituzionali, in definitiva, l'attuale previsione di cui all’articolo 16-septies conterrebbe un “irragionevole vulnus” al pieno esercizio del diritto di difesa.
Infatti, pregiudicherebbe, per il notificante, “la fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva”.
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