Notifica presso la precedente residenza, nulla non inesistente

Pubblicato il 23 ottobre 2017

Per quanto riguarda la notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'articolo 143 del Codice di procedura civile.

Ad ogni modo, l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se la notifica venga eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario.

Diversamente, si tratta di mera nullità della stessa.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 24834 depositata il 20 ottobre 2017 e con la quale è stato ritenuto inammissibile il ricorso presentato da una donna contro la decisione di appello che aveva disatteso lo specifico motivo di doglianza dalla stessa sollevato relativamente all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, notificazione che era stata effettuata presso il luogo dove ella precedentemente abitava.

Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto che detto ultimo luogo non potesse certamente dirsi privo di riferimenti con la destinataria della notifica, con ciò confermando l’apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la notifica eseguita presso la precedente residenza doveva ritenersi configurare un vizio di nullità e non di giuridica inesistenza.

Notifica inesistente

Nel testo della decisione, i giudici della Sesta sezione civile hanno, quindi, ricordato quando la notifica possa dirsi “inesistente”.

Orbene, per come precisato in una recente pronuncia di legittimità (sentenza SU n. 14916/2016), l'inesistenza, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, è configurabile in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle sole ipotesi “in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.

Elementi costitutivi - ha continuato la Corte - che consistono:

a) “nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”;

b) “nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

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