Non può ritenersi regolare la notifica del decreto penale di condanna effettuata nel luogo ove l’imputato svolgeva la propria attività lavorativa qualora l’atto non sia stato consegnato a mani dell’interessato e il rapporto di lavoro risulti cessato prima della notifica medesima.
Difatti, l’articolo 157 del Codice di procedura penale, indica come luogo ove eseguire la notifica quello dove l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa.
Laddove, dunque, vi sia divergenza, anche sopravvenuta, tra la situazione di fatto e quella conosciuta dall’autorità giudiziaria procedente, la notifica non può essere ritenuta perfezionata.
Detti assunti sono stati ribaditi dai giudici della Terza sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 43735 del 17 ottobre 2016.
Secondo la Corte, la regolarità formale della notificazione, in tema restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, è idonea ad integrare la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto solo qualora la stessa avvenga a mani dell’interessato, non incombendo su quest’ultimo l’onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza.
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