La regola per cui in caso di mancata consegna della Pec per cause imputabili al destinatario l’atto può ritenersi perfezionato mediante il deposito presso l’ufficio giudiziario, vale solo per comunicazioni e notifiche della cancelleria. L’avvocato, quindi, deve provvedere a rinnovare la notifica secondo gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Lo afferma l’ordinanza n. 19397 del 20 luglio 2018 della Corte di cassazione, sezione tributaria.
Nei fatti, il ricorso verso una parte della controversia veniva notificato via Pec da parte del legale ma la notifica aveva dato esito negativo per causa da imputarsi al destinatario, in quanto non era possibile ricevere messaggi nella sua casella di posta elettronica.
In tali casi, dispone l’ordinanza n. 19397/2018, la notifica telematica ai sensi della legge 53/1994 si perfeziona solamente con la ricevuta di avvenuta consegna. Il legale, pertanto, a seguito di mancata consegna a causa di report di errore recante “casella inibita alla ricezione”, è tenuto a rinnovare la notifica secondo le regole generali degli articoli 137 cpc e seguenti.
Infatti, l’art. 16 del Dl 179/2012 consente solo alle cancellerie di non effettuare ulteriori adempimenti nel caso in cui i soggetti non si sono dotati di Pec, quando obbligati, oppure per malfunzionamento della casella di posta.
Per quanto riguarda il merito della questione, i giudici hanno confermato il principio consolidato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, secondo cui vige la presunzione legale in base alla quale i prelevamenti ed i versamenti su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. Il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, che saranno oggetto di attenta verifica da parte del giudice.
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