Notifica non al domicilio eletto. Nullità sanabile

Pubblicato il 10 luglio 2014 Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 29677 dell'8 luglio 2014 – nelle ipotesi in cui il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto si determina una nullità a regime intermedio e non assoluta.

Ne discende che detta nullità possa essere dedotta, a pena di decadenza, nei termini previsti dall'articolo 491 del Codice di procedura penale in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato.

Per contro, si ha nullità assoluta non sanabile unicamente nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa, ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte dalla legge processuale, si sia tradotta, ossia, in una effettiva mancanza di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
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