Il ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni per quel che concerne la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) delle multe per violazione del Codice stradale e degli altri atti strettamente connessi, per come sancita a seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 18 dicembre 2017.
Lo ha fatto attraverso una circolare, la n. 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018, nella quale viene chiarito, in primo luogo, quali sono gli atti che possono essere notificati per tramite di Pec.
Il dicastero precisa che l’ambito di applicazione del decreto è stato circoscritto al procedimento di notificazione dei soli verbali di contestazione redatti a seguito di accertamento delle violazioni al Codice della strada, con esclusione, quindi, dei verbali relativi a sanzioni amministrative previste da altre norme.
Il decreto si applicherebbe anche alle violazioni relative al cronotachigrafo, in quanto la legge che le sanziona è espressamente richiamata dal Codice stradale.
Ad ogni modo – precisa la circolare - la procedura è applicabile anche alla notificazione delle sanzioni amministrative accessorie che siano parte integrante del verbale di contestazione delle multe e vangano trasmesse unitamente allo stesso.
Nelle indicazioni, viene ricordato che la notifica via Pec è divenuta obbligatoria in presenza di determinati presupposti.
Si precisa che, attualmente, in attesa dell’emanando decreto che fissa la data a decorrere dalla quale le comunicazioni delle pa avverranno esclusivamente in forma elettronica anche per coloro che non hanno provveduto ad eleggere domicilio digitale, sussiste un vero e proprio obbligo, per l’organo accertatore, nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo di Pec in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale, come le pubbliche amministrazioni, i professionisti e i soggetti tenuti all’iscrizione nei registri delle imprese. Ove quindi l’indirizzo Pec non sia stato fornito e in assenza di domicilio digitale, le notifiche dei verbali seguiranno la procedura ordinaria.
Tra le altre indicazioni fornite, si segnala la precisazione secondo cui se, al posto delle obbligatorie notifiche via Pec, venga eseguita notifica ordinaria, i destinatari saranno legittimati a chiedere il rimborso delle spese di notifica addebitate con il verbale di constatazione, ove corrisposte .
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