Notifica in luogo errato Sanabile

Pubblicato il 21 luglio 2016

Il luogo in cui la notifica del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto.

Conseguentemente, i vizi relativi alla individuazione del luogo medesimo, anche qualora esso si riveli privo di collegamenti col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, e non della inesistenza.

E trattandosi di nullità, l’atto è sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata – ed anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità- o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’articolo 291 del Codice di procedura civile.

E’ quanto precisato dalle Sezioni unite civili della Cassazione con sentenza n. 14916 depositata il 20 luglio 2016 nel cui testo sono state anche fornite ulteriori precisazioni per quel che riguarda l’ipotesi dell’inesistenza delle notificazioni.

Notificazione inesistente

E’ stato, in particolare, enunciato il principio di diritto secondo il quale la notifica del ricorso per cassazione è da ritenere inesistente in caso di totale mancanza materiale dell’atto e nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

E tali elementi – è stato precisato - consistono:

Ogni altra situazione di difformità dal modello legale prescritto ricade, per contro, nella categoria della nullità.

Notifica presso il domicilio di primo grado

Nella vicenda specificamente esaminata, le Sezioni unite altresì precisato che nelle ipotesi di ricorso per cassazione avverso le sentenza delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riferimento al luogo della notificazione, la medesima disciplina dettata per i procedimenti civili dall’articolo 330 del Codice di procedura civile.

In ragione, tuttavia, del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, è da ritenere valida la notifica eseguita presso uno di questi luoghi nel caso in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello oppure, se costituita, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

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