Notifica cartella. Termine di prescrizione breve se manca sentenza definitiva
Pubblicato il 07 marzo 2015
In mancanza di una sentenza passata in giudicato, il termine per la
notifica della cartella esattoriale al contribuente è quello del
31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo.
Lo ha precisato la sentenza n.
4574 del 6 marzo 2015, della Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso dell'agenzia delle Entrate la quale aveva eccepito che si doveva applicare il
termine ordinario decennale previsto dal codice civile.
Ma per gli ermellini, alla fattispecie, a causa della
mancanza di una sentenza di condanna, non è applicabile il principio enunciato nella sentenza n. 25790/2009, per la quale vige il termine di 10 anni per la prescrizione del diritto alla riscossione decorrente dalla sentenza passata in giudicato.
Nel caso affrontato, invece, la cartella era stata emessa per la definitività dell'accertamento a seguito di inattività delle parti con conseguente pronuncia di estinzione del giudizio.