Notifica avviso. Dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, escluso il giorno iniziale

Pubblicato il 24 ottobre 2017

Termine “a decorrenza successiva”

Con riferimento al processo tributario, il termine di dieci giorni di cui all’articolo 8, comma 4 della Legge n. 890/1982, decorso il quale la notifica si intende eseguita – ed ossia il termine dall’invio della raccomandata che informa il contribuente del deposito dell’atto presso l’ufficio postale quando non sia stata possibile la consegna del piego raccomandato ed esso sia stato depositato presso l’ufficio postale - va qualificato come “termine a decorrenza successiva”, da computare, ossia, escludendo il giorno iniziale.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 25040 depositata il 23 ottobre 2017, riprendendo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della qualificazione del termine per la proposizione del ricorso.

La vicenda in esame

Nello specifico, la Suprema corte ha accolto l’impugnazione promossa da un contribuente contro la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso un avviso di accertamento in quanto tardivamente proposto.

I giudici regionali, aderendo alle deduzioni dell’Agenzia delle Entrate, avevano considerato che il termine per il perfezionamento della notifica dell’atto impositivo, avvenuta direttamente a mezzo posta da parte dell’Ufficio finanziario, ai sensi dell’articolo 8, comma 4 sopra citato, dovesse essere calcolato comprendendo anche il giorno iniziale nel computo dei dieci giorni.

Nel caso in esame, la notifica dell’atto impositivo doveva invece intendersi perfezionata il giorno successivo rispetto a quello considerato nella sentenza impugnata in quanto, come ricordato, il giorno iniziale andava escluso dal computo, con la conseguenza che il ricorso notificato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento doveva ritenersi proposto con l’osservanza del termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo.

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