La notifica di un atto giudiziario è valida anche se a ricevere il plico non è il destinatario ma un suo incaricato senza delega.
L’attestazione dell’ufficiale postale circa la consegna del plico a persona incaricata al ritiro, equivale a relata di notifica che costituisce atto pubblico. Sicché le attestazioni in essa contenute, inerenti sia le attività che l’ufficiale certifica di aver eseguito sia le dichiarazioni da lui ricevute, sono assistite da fede pubblica previlegiata ex art. 2700 c.c.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 6046 del 29 marzo 2016, accogliendo il ricorso di una società e formulando il principio di diritto per cui, ai fini della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta rileva, in correlazione con l’art. 149 c.p.c., soltanto la Legge n. 890/1982, la quale, con riguardo alla circostanza che il piego sia ritirato durante la permanenza presso l’ufficio postale, prevede che il ritiro possa avvenire da parte del “destinatario o un suo incaricato”, così che l’ufficiale postale abbia a dichiararne il fatto “sull’avviso di ricevimento”, che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione (art. 8 Legge 890/1982).
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