Notaio come consulente fiscale

Pubblicato il 17 dicembre 2014 Rientra nella prestazione professionale cui il notaio è obbligato anche il compito di fornire una consulenza tecnica alla parte, finalizzata non solo allo scopo privatistico e pubblicistico tipico al quale l'atto rogando è preordinato, ma anche a conseguire gli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi imposti da tale normativa; e ciò, a rischio di dover rispondere degli eventuali danni originati dal mancato adempimento di detto compito anche nella sola ipotesi della colpa lieve.

In particolare, pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata richiesta dalla particolare qualificazione tecnico/giuridica della prestazione professionale, il notaio che venga incaricato di redigere un atto pubblico di trasferimento immobiliare ed abbia compilato la dichiarazione ai fini INVIM, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato rispetto ai valori finali e iniziali, e provvedendo alla relativa registrazione senza avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere quando è ragionevolmente probabile che quelle fornite dalla parte non lo siano.

E' il principio di diritto enunciato dai giudici della Cassazione nel testo della sentenza n. 26269 depositata il 16 dicembre 2014.
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