Nota del Cnf su estinzione delle società e debiti tributari
Pubblicato il 19 marzo 2015
Il plenum del Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 17 marzo 2015, ha approvato una
nota messa a punto dalla commissione per le problematiche tributaria dell'11 marzo 2015, concernente “
Gli effetti della cancellazione delle società dal registro
delle imprese, tra norma generale e norma in deroga, alla luce dell'art. 28, comma 4, d. lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, (pubblicato in g.u.
n. 277 del 28 novembre 2014 serie generale”.
La nota evidenzia le novità legislative in materia di
estinzione delle società e debiti tributari, facendo il punto sulle problematiche sottese all'apparente contrasto della normativa con lo Statuto del Contribuente.
In particolare, viene evidenziato un
dubbio di costituzionalità per quel che concerne la disposizione introduttiva della
ultrattività delle società estinte “
ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi” per 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Perplessità vengono evidenziate anche con riferimento all'
interpretazione delle nuove disposizioni, per come contenuta nelle circolari dell’
Agenzia delle entrate.
Secondo il Cnf, occorrerà attendere i
chiarimenti della Corte di cassazione “
sul rapporto tra norma generale (estinzione della società) e norma speciale tributaria “in deroga” (favor fisci)”, sulla natura della stessa, nonché “
sul rapporto tra la permanenza in vita della società cessata nei limiti tributari ed il potenziale ed incerto coinvolgimento diretto degli ex soci nei rapporti tributari sostanziali e processuali della cessata società”.