La Corte di Cassazione torna sul tema della non assoggettabilità a tassazione delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale con l'ordinanza n. 2472, Sez. Lavoro, del 3 febbraio 2021.
Un datore di lavoro è chiamato in giudizio dal dipendente che chiede di essere risarcito per il danno alla professionalità subito.
Condannato dal Tribunale al pagamento di una somma pari al 50% della retribuzione mensile, il datore di lavoro adempie solo in parte alla disposizione giudiziale.
Il lavoratore chiama nuovamente in causa il datore di lavoro chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno alla professionalità.
Il Tribunale accoglie la domanda del lavoratore ritenendo che la liquidazione dell'importo determinato in sede giudiziaria debba avvenire al lordo del credito vantato dal lavoratore.
Avverso la sentenza di primo grado il datore di lavoro propone ricorso alle Corte di appello che conferma la pronuncia di primo grado rilevando la natura risarcitoria (quale danno emergente) del credito a titolo di danno non patrimoniale alla professionalità e la conseguente non configurabilità degli importi dovuti come reddito ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUIR (DPR n. 917/86).
Di qui il ricorso per cassazione del datore di lavoro, cui resiste con controricorso il lavoratore.
La ricorrente datrice di lavoro denuncia l'erronea decisione della Corte di appello avendo la stessa ritenuto che il danno liquidato, avvenuto espressamente a titolo di "danno non patrimoniale alla professionalità", non avesse carattere retributivo.
A supporto della sua tesi, la ricorrente richiama il disposto di cui agli artt. 51 del TUIR e 6 comma 2 TUIR secondo cui tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi da lavoro dipendente, salva la possibilità del lavoratore di dimostrare che l'indennità si riferisca a voci di risarcimento puro.
La Corte di merito, aggiunge la ricorrente, non ha poi considerato che, in base agli artt. 48 comma 1 e art. 6 comma 2 del TUIR, il danno da dequalificazione professionale è riconducibile nell'alveo del "lucro cessante" e di conseguenza tassabile e non in quello del "danno emergente".
La somma liquidata è fiscalmente rilevante, ad avviso della ricorrente, in quanto ristoro del mancato conseguimento di redditi ovvero perché ne costituisce "sostituzione o surrogazione nella misura in cui era configurabile nella medesima categoria del reddito perduto o sostituito".
I giudici della Suprema Corte richiamano 4 precedenti pronunce in tema di dequalificazione professionale:
Alla luce delle citate argomentazioni, la Corte di Cassazione ritiene infondati i motivi di ricorso, che viene rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".