Non sussiste reato se alla minaccia segue l'azione giudiziaria

Pubblicato il 12 febbraio 2011 La sesta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 5300 dell'11 febbraio 2011 ha sancito, in materia di sussistenza del reato di minacce, il seguente principio di diritto: “l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione (o il deposito di un ricorso, secondo il rito) ancorchè motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, non integra il concetto penalistico di minaccia o violenza”.

La Corte suprema ha così assolto, perchè il fatto non sussiste, un uomo imputato in un processo penale, per aver citato in giudizio il consulente grafologo per responsabilità professionale. Per l'accusa l'imputato era colpevole del reato di minacce avendo costretto il consulente a compiere atti contrari ai propri doveri.

In sostanza, secondo la pronuncia della Corte, la prospettazione di adire le vie legali può integrare il delitto di estorsione quando è diretta a coartare la volontà altrui; è necessario però che il risultato venga raggiunto senza che si instauri un effettivo rapporto con l'autorità giudiziaria. Al contrario, se viene realmente adito il giudice viene automaticamente eliminato ogni collegamento tra l'esito e la discrezionalità di chi agisce in giudizio. Pertanto l'apertura di un'azione civile (o penale) non è indicativa dell'esistenza del reato di violenza o minacce.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy