Non si chiede rinvio contro gli interessi del cliente
Pubblicato il 08 marzo 2014
Con la
sentenza n. 5410 depositata il 7 marzo 2014, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui era stata esclusa la
responsabilità di un avvocato accusato da un proprio cliente di non essere stato diligente nella cura di un giudizio pendente in cui il cliente medesimo era parte.
In particolare, il ricorrente aveva lamentato che a causa dei
numerosi rinvii che il legale aveva chiesto nel corso del giudizio era derivato un
danneggiamento dei propri interessi.
I giudici di legittimità, in proposito, hanno censurato la decisione di secondo grado che non aveva tenuto in alcun conto le argomentazioni prospettate dal cliente riguardanti
“considerazioni del tutto pertinenti”.
Nel dettaglio, nel testo della decisione era presente esclusivamente un richiamo all'assenza di responsabilità dell'avvocato rispetto alla
“gravosità dei carichi giudiziari dei giudici”, anche se, nella specie, era emerso che la
dilatazione del giudizio fosse dipesa dai numerosi rinvii che aveva lui stesso domandato.