Non è richiesta al contribuente una prova diabolica per cessione di terreno
Pubblicato il 23 gennaio 2012
In caso di accertamento delle Entrate per una maggiore plusvalenza per la cessione di un terreno edificabile, la Ctr Lombardia, con la
sentenza n. 169/44/2011, precisa che – secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge
448/2001 - il valore di acquisto di un terreno da prendere a riferimento è quello determinato sulla base di una perizia giurata di stima, sul quale venga corrisposta l'imposta sostitutiva del 4 per cento e che costituisce valore minimo per le imposte sui redditi, di registro e ipo-catastali.
Tale valore ha rilievo, nello stabilire la plusvalenza, anche se più alto rispetto al valore di cessione del terreno.
Secondo la Ctr, il contribuente, nell'avere l'onere di dimostrare il superamento del valore ai fini delle imposte, non può essere sottoposto a prova diabolica qualora abbia illustrato i motivi che hanno portato a fissare il prezzo.