L’ultimo intervento di legge - articolo 23, comma uno bis, del Dl n. 207/2009, che ritiene i fabbricati rurali esclusi dalla sfera di operatività dell’ICI – viene qualificato come interpretativo dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 18565 del 2009), che lo destinano perciò a regolare anche il pregresso.
La sentenza 18565/2009 sostiene che la ruralità dei beni immobili strumentali all’attività agricola deriva dall’essere essi oggettivamente adibiti all’attività rurale, indipendentemente dalla eventualità che l’utilizzatore possegga anche terreni ove si esercita un’impresa agricola. E che ai fini dell’accertamento della ruralità rileva l’accatastamento; perciò, se il contribuente ha ricevuto un accatastamento non coerente con la qualifica di ruralità, per ottenere l’esenzione dall’imposta comunale deve contestare gli atti del Territorio.
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